Art. 1
È costituita un’Associazione denominata “BARETTI”.
L’Associazione è regolata dal presente Statuto e dalle norme di legge vigenti in materia di associazione.
Art.2
L’Associazione ha sede in Torino, Via Giuseppe Baretti 4.
Art.3
L’Associazione ha durata illimitata.
Art.4
L’Associazione persegue il fine della solidarietà interetnica e non ha fini di lucro.
Lo scopo principale dell’Associazione Baretti è quello di promuovere attività culturali, artistiche e ricreative, nonché servizi, per favorire l’incontro tra le diverse culture di coloro, italiani e stranieri, che abitano il territorio cittadino, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile della comunità.
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, artistiche, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una crescita contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori in intervento dell’Associazione.
Al fine di svolgere le proprie attività sociali l’Associazione potrà reperire strumenti, attrezzature, spazi e strutture ricettive, acquisite in locazione o con godimento ad altro titolo, da destinare ad uso ed utilizzo dei soci o di persone da questi indicate al fine di conseguire e condividere le finalità sociali.
L’Associazione inoltre potrà assumere la gestione di circoli ricreativi, bar, locali di somministrazione di alimenti e bevande in genere, anche con distributori automatici, sempre nel rispetto delle finalità istituzionali, sia con i caratteri della continuità che con quelli della temporaneità e stagionalità.
L’Associazione potrà inoltre svolgere attività di carattere editoriale e discografico e provvedere in proprio o tramite terzi alla distribuzione di pubblicazioni, opere discografiche e qualsiasi opera dell’intelletto, nel rispetto della normativa sul diritto d’autore.
Art.5
Il numero degli associati è illimitato.
Sono associati le persone e gli Enti la cui domanda scritta di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo e che versino, all’atto dell’ammissione, la quota di Associazione che verrà annualmente stabilita.
Gli Associati sono suddivisi in tre categorie:
-
- sono ammessi a far parte dell’Associazione con lo status di associato fondatore tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;
- possono essere ammessi a far parte dell’Associazione con lo status di associato ordinario tutte le persone che condividano finalità ed ispirazioni sociali;
- possono essere ammessi a far parte dell’Associazione con lo status di associato collettivo gli Enti pubblici e privati non aventi finalità lucrative.
Art.6
Gli aspiranti associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo; entro trenta giorni dalla presentazione il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande di ammissione e delibererà sulle stesse. Il Consiglio Direttivo può rifiutare l’ammissione, dandone comunicazione al richiedente, e l’eventuale rifiuto non potrà dar luogo ad alcun diritto di reclamo o impugnativa. Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di associato diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, il nuovo associato verrà annotato nel Libro degli associati.
L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
Art.7
Gli associati hanno diritto a:
-
- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.
Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati che abbiano pagato la quota associativa almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea.
Art.8
Gli associati sono obbligati:
a) a corrispondere la quota di ammissione, da determinarsi dal Consiglio Direttivo di anno in anno;
b) al rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle deliberazioni prese dagli organi dell’Associazione;
c) a tenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati e con l’Associazione, che con i terzi.
Art.9
Tutti gli associati, dal momento dell’ammissione, godono del diritto di partecipare alle assemblee, nonché del diritto all’elettorato attivo e passivo.
Art.10
La qualità di associato si perde in conseguenza di recesso, decadenza, esclusione o caso di morte. Oltre che nei casi di legge, l’associato può recedere con effetto immediato con semplice comunicazione diretta al Consiglio Direttivo.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati che abbiano perso i requisiti per rimanere tali.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dell’eventuale regolamento interno e delle delibere adottate dagli organi sociali;
b) che si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte o della quota di partecipazione annuale;
c) che abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere all’Associazione;
d) che in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali all’Associazione, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.
L’esclusione diventa efficace nel giorno di comunicazione della relativa delibera dell’associato.
Le controversie che insorgessero fra gli associati e l’Associazione in merito ai provvedimenti di cui sopra saranno demandati alla decisione del collegio arbitrale.
Art.11
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
-
- beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- lasciti e donazioni in genere;
- quote sociali;
- da contributi ed elargizioni di Enti pubblici e privati;
- dagli eventuali avanzi di gestione.
L’Assemblea delibera sull’utilizzazione degli avanzi di gestione, che deve essere in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
Art.12
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art.13
L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione, le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto vincolano tutti gli associati, ancorché assenti, dissenzienti o astenuti.
L’assemblea è ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria delibera sui seguenti argomenti:
1. Approvazione del bilancio annuale e, in quanto predisposto, di quello preventivo;
2. Deliberazione in ordine alla destinazione degli utili e alla copertura delle perdite;
3. Elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
4. Fissazione della quota di ammissione e della quota annuale di partecipazione all’Associazione;
5. Deliberazione su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto Sociale e sullo scioglimento dell’Associazione, nonché provvede alla nomina dei liquidatori determinandone i relativi poteri.
Art.14
La convocazione dell’Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso presso la sede dell’Associazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno da trattare. Alla convocazione provvede il Consiglio Direttivo, su sua iniziativa, ovvero su richiesta motivata di almeno un quinto di tutti gli associati.
Art.15
La presidenza dell’Assemblea è affidata al Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, al Vicepresidente.
L’assemblea nomina un segretario verbalizzante e, ove necessiti, due scrutatori.
L’Assemblea Ordinaria dell’Associazione viene convocata almeno una volta all’anno, entro il trenta giugno, per l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente e per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà di tutti gli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei presenti.
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile la presenza di almeno un terzo degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi dei partecipanti.
Per la delibera di scioglimento è necessario sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Per le votazioni si procederà con il sistema di alzata di mano, salvo diversa delibera dell’assemblea.
Ogni associato avente diritto di intervenire all’Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da un altro associato.
Ogni associato non può rappresentare più di un associato assente.
Delle delibere assembleari verrà redatto verbale a cura del Presidente e del Segretario.
Art.16
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri eletti dall’Assemblea.
I suoi membri durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Vicepresidente, con la maggioranza dei 3/4 dei voti dei presenti.
Venendo meno un membro del Consiglio Direttivo, per rinunzia all’incarico o altro, gli altri consiglieri provvederanno a sostituirlo, a meno che ritengano attendere la successiva Assemblea per la nomina. Il consigliere cooptato rimarrà in carica sino alla prima assemblea utile, la quale dovrà provvedere alla nomina del consigliere venuto meno. Il consigliere così nominato rimarrà in carica sino alla scadenza dell’intero Consiglio Direttivo.
Il venir meno della maggioranza dei consiglieri produrrà la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo, di talché l’Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un nuovo organo amministrativo.
Art.17
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta pertanto al Consiglio:
a) Curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
b) Assumere e promuovere, entro i limiti delle disponibilità finanziarie, le iniziative che ritenga opportune per il raggiungimento delle finalità statutarie;
c) Stipulare gli atti ed i contatti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
d) Deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa;
e) Compiere tutti gli atti ed operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati all’Assemblea;
f) Redigere il bilancio consuntivo ed eventualmente quello preventivo da sottoporre all’Assemblea. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale, ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento;
g) Deliberare circa l’ammissione, la decadenza e l’esclusione degli associati;
h) Proporre la quota di ammissione al cui versamento sono tenuti tutti i nuovi associati e la quota annuale di partecipazione, da sottoporre all’Assemblea;
i) Predisporre gli strumenti operativi volti al miglior funzionamento dell’Associazione, in ossequio alle disposizioni statutarie;
j) Delegare ai singoli consiglieri poteri di amministrazione e rappresentanza per singoli atti o categorie di atti;
k) Attribuire a terzi procuratori particolari o speciali incarichi.
Art.18
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, di fronte a terzi e in giudizio.
In particolare il Presidente provvede:
a) a convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
b) a sottoscrivere gli atti ufficiali relativi all’attività sociale;
c) a convocare l’Assemblea degli associati, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un quinto degli associati;
d) a coordinare l’attività dell’Associazione impartendo le opportune disposizioni;
e) a nominare terzi procuratori per particolari o speciali incarichi previa delibera del Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente sostituisce in caso di assenza o impedimento esercitandone i rispettivi poteri.
Art.19
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo riterrà opportuno e quando ne sia fatta domanda da almeno tre consiglieri.
Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei consiglieri; esse sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono riportate in verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.20
L’Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici, nonché con altri soggetti privati, per la realizzazione delle proprie finalità culturali e di solidarietà.
Art.21
La delibera di scioglimento dell’Associazione dovrà essere presa dall’Assemblea Straordinaria.
Per la delibera di scioglimento è necessario sia in prima che in seconda convocazione il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
L’assemblea in tal caso designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.
Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto per fini di solidarietà sociale ad altra Associazione operante in tale settore di attività, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.22
Per quanto non previsto dallo Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di Associazione.
18/03/2008
Redatto dal Notaio Dott. Francesca Ciluffo in occasione dell’assemblea straordinaria degli associati al fine del conseguimento della personalità giuridica privata e l’iscrizione nel Registro della Regione Piemonte delle Persone Giuridiche.
L’Associazione Baretti è stata costituita con scrittura privata in data 8 agosto 2002.